DM 25/05/2001 :

> art.1 Esistono 3 Tipi [A],[B],[C] di supplenza
Art 5 Grad. di istituto Il preside costituisce la graduatoria di istituto con precedenza I,II poi III fascia Art 7 Supplenze da Grad. di istituto

Art. 8 Rifiuto supplenza

Da permanenti
  • rinuncia Da permanenti: perdita di conseguire rapporti "analoghi" (???) per l'anno scolastico successivo!!!
  • abbandono Da permanenti: perdita di conseguire rapporti "analoghi" (???) per l'anno scolastico successivo!!!
    INOLTRE: perdita della possibilità di conseguire "qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia da permanenti che da istituto per l'anno scolasti in corso
    Da grad. di istituto
  • Testualmente (Decreto 25/5/2000 n 201, Art. 8 punto 1 comma B):
    "Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
    a) la rinuncia ad una proporsta o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto
    b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso."


  • (IDEM Art. 8.3): il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni o oltre"
  • (IDEM Art. 8.4): "il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.
  • per "giustificato motivo" (documentato) non vi sono sanzioni.

    DOMANDA: le supplenze temporanee sono NECESSARIAMENTE da graduatoria di istituto, quindi sono sempre RINUNCIABILI? DOMANDA: qualcuno ha fatto il sostegno ed ha ottenuto i punti dove voleva (senza essere abilitato al sostegno?)