DM 25/05/2001 :
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art.1
Esistono 3 Tipi [A],[B],[C] di supplenza
Da graduatoria PERMANENTE
- [A] supplenze annuali (su posti vacanti) fino a 31 AGOSTO
- [B] supplenze temporanee fino a "fine anno"(su posti non vacanti)
Da graduatoria DI ISTITUTO
- [C] temporanee
- 1.2: "per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di
circolo e di istituto di cui all'articolo 5 " (e 7 aggiungo io)
Art 5 Grad. di istituto
Il preside costituisce la graduatoria di istituto con precedenza I,II poi III fascia
- I fascia: se in permanente (inclusi in grad. istituto secondo automatica trasposizione di scaglione (???) e
punteggio della permanente)
- II fascia: se solo abilitati ma non in permanente (inclusi in grad. istituto secondo
tabella A)
- III fascia: con laurea giusta ma non abilitati ne in permanente (idem come II fascia)
- domande: max 1 provincia, 10 circoli(?), 30 istituti
- si possono fare domande su una provincia diversa da quella in cui si è in permanente
ma i punti dove finiscono???
- l'anno dopo uscita graduatoria si possono modificare 3 istituti (cui fatta domanda)
- ci sono 15 giorni per fare reclamo dopo la pubblicazione nell'albo delle graduatorie
di istituto (e quando avvengono??) entro 30 gg la scuola è tenuta a rispondere
Art 7 Supplenze da Grad. di istituto
- il preside conferisce supplenze [A] e [B] se non disponibili da permanente
- supplenze [C] (non dice se a partire da permanente ma secondo 1.2 da istituto: si trovano regole
in art.1 comma 72 e 78 legge '96 n. 662)
- se prorogata supplenza (se interrotta da un solo giorno!!!) spetta a chi la tiene per continuità didattica
- idem ma con riassunzione se più di un giorno
- sui luoghi di montagna per inferiori a 15 hanno precedenza i locali
- se finisce graduatoria istituto vanno bene graduatorie di istituti 'vicini'
Art. 8 Rifiuto supplenza
Da permanenti
rinuncia Da permanenti: perdita di conseguire rapporti "analoghi" (???) per
l'anno scolastico successivo!!!
abbandono Da permanenti: perdita di conseguire rapporti "analoghi" (???) per
l'anno scolastico successivo!!!
INOLTRE: perdita della
possibilità di conseguire "qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia da permanenti
che da istituto per l'anno scolasti in corso
Da grad. di istituto
Testualmente (Decreto 25/5/2000 n 201, Art. 8 punto 1 comma B):
"Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
a) la rinuncia ad una proporsta o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto
b) l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire
qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti
che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso."
(IDEM Art. 8.3): il personale che non sia già in servizio per supplenze
di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di
aprile di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine
delle lezioni o oltre"
(IDEM Art. 8.4): "il personale in servizio per supplenza conferita sulla
base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.
per "giustificato motivo" (documentato) non vi sono sanzioni.
DOMANDA: le supplenze temporanee sono NECESSARIAMENTE da graduatoria di istituto, quindi
sono sempre RINUNCIABILI?
DOMANDA: qualcuno ha fatto il sostegno ed ha ottenuto i punti dove voleva (senza essere
abilitato al sostegno?)